L’ESPORTAZIONE DI OPERE D’ARTE E LE RECENTI NOVITÀ SULLA “SOGLIA DI VALORE” di Massimiliana Palumbo 

 

Massimiliana Palumbo

 

Nel clima d’incertezza che sta caratterizzando il mondo intero, dove uno dei principali punti interrogativi è rappresentato dalla libera circolazione delle persone e dei beni, lo scorso 31 luglio 2020 è stato adottato un nuovo provvedimento normativo volto a rendere il mercato dell’arte italiano più fluido.

Prima di analizzare le recenti novità legislative aventi ad oggetto la soglia di valore per esportare opere d’arte appare, tuttavia, opportuno ripercorrere brevemente la disciplina vigente nel nostro ordinamento in materia di circolazione internazionale di beni culturali.

L’ordinamento italiano è stato da sempre caratterizzato da una normativa «restrittiva» e «protezionistica» proprio al fine di assicurare la conservazione all’interno dei confini nazionali dei beni archeologici ed artistici di cui il nostro Paese è ricco.

In linea generale, il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. di seguito il “Codice”) vieta l’esportabilità delle opere di proprietà pubblica o di quelle appartenenti a privati in riferimento ai quali sia intervenuto, ai sensi dell’art. 13 del Codice, un formale provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, e prevede un regime di “inesportabilità relativa” per le opere di cui all’art. 10, comma 3, del Codice per i quali sia in corso un procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni all’uscita dal territorio nazionale.

Sono invece liberamente esportabili le opere di autori viventi o di autori deceduti ma al di sotto di una determinata soglia di età o di valore.

Prima della riforma intervenuta nell’agosto del 2017, l’art. 10, comma 5, del Codice prevedeva che il controllo di esportazione non venisse applicato alle cose d’interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico che fossero di autore vivente o la cui esecuzione risalisse a meno di 50 anni. Diversamente, per il trasferimento all’estero di un’opera eseguita, da oltre cinquanta anni da un’artista non più vivente, si sarebbe dovuto procedere richiedendo all’Ufficio Esportazione presso la Soprintendenza un attestato di libera circolazione e/o una licenza di esportazione a seconda che l’opera dovesse raggiungere un Paese UE o Extra Ue.

Non sussistevano, dunque, prima della riforma, delle soglie di valore di riferimento ma il controllo di esportazione e i criteri in base ai quali veniva deciso se un’opera avesse potuto lasciare il territorio italiano o meno venivano individuati nelle linee guida di derivazione ministeriale risalenti all’anno 1974. In particolare, l’Ufficio Esportazione era chiamato a valutare il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione, seguendo gli indirizzi di carattere generale stabiliti dalla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 maggio 1974 e appurando se l’esportazione del bene culturale al di fuori dei confini nazionali comportava o meno un “inammissibile depauperamento del patrimonio culturale nazionale” .

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n. 124) il Codice dei Beni Culturali è stato riformato e sono state introdotte una serie di norme volte a semplificare le procedure relative al controllo della circolazione delle opere d’arte. La riforma ha sostanzialmente previsto:

  1. l’innalzamento da 50 a 70 anni della “soglia temporale” al di sotto della quale i beni di un autore non più vivente non potranno essere oggetto di blocco per l’esportazione; (resta salva la possibilità di vincolare, con provvedimento degli uffici centrali del Ministero, le opere sotto i 70 anni ma sopra i 50 anni se presentano un interesse “eccezionale” per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione);
  2. l’introduzione di una “soglia di valore” al di sotto del quale le opere d’arte possono essere liberamente esportate, con la conseguenza che non è più soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dei beni, anche se di autore non più vivente e risalenti a oltre 70 anni, di valore inferiore a 13.500 euro (salvi i beni archeologici, archivi, incunaboli e manoscritti). Essendo, in tal caso, sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cd. “autocertificazione di arte contemporanea”);
  3. l’introduzione di un passaporto elettronico per le opere d’arte, di durata quinquennale, per agevolarne l’uscita e il rientro dal e nel territorio nazionale.

Alla luce delle modifiche introdotte con la riforma, l’esportazione di “opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni” non è soggetta ad autorizzazione; per le opere create da oltre 70 anni il cui valore non superi i 13.500 euro è sufficiente l’autocertificazione, ossia una dichiarazione con cui il soggetto interessato certifica che l’opera ha meno di 70 anni senza necessità di presentarla fisicamente. Tale dichiarazione ha natura dichiarativa e produce i suoi effetti dal momento in cui viene ricevuta dall’Ufficio Esportazione. Nella pratica, il dichiarante è tenuto ad inoltrare la dichiarazione attraverso il portale web degli Uffici Esportazione (SUE), stampare il documento compilato e presentarlo a mano all’ufficio prescelto, che provvederà ad apporre un timbro.

In riferimento alla soglia di valore, l’art 7, comma 2 del DM 17 maggio 2018 n. 246 ha individuato i criteri per l’individuazione del valore di un bene e la documentazione da presentare all’ufficio competente. Nello specifico:

a) nel caso in cui la cosa sia stata oggetto negli ultimi tre anni di una compravendita all’asta o tramite un mercante d’arte, sarà necessario produrre le fotografie della cosa e la fattura da cui risulti il prezzo di aggiudicazione ovvero il prezzo di vendita della cosa, al netto di commissioni (di vendita e di acquisto) e di oneri (ad es. spese di trasporto e di assicurazione);

b) nel caso in cui la cosa sia stata oggetto di cessione fra privati negli ultimi tre anni, sarà necessario produrre le fotografie della cosa e una copia del contratto sottoscritto dalle parti o in mancanza, una dichiarazione congiunta delle parti resa davanti a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla da cui risulti il prezzo di acquisto;

c) nel caso in cui la cosa sia destinata all’estero per essere venduta all’asta, sarà necessario produrre una fotocopia della pagina del catalogo d’asta da cui risulti la data dell’asta con le necessarie fotografie ed una stima massima della cosa non superiore a euro 13.500, se disponibile, ovvero del mandato a vendere o del contratto di deposito sottoscritti dalle parti con l’indicazione di una stima massima della cosa non superiore a euro 13.500 o, in alternativa, una valutazione sottoscritta della casa d’aste.

In ogni altro caso, il valore dichiarato della cosa potrà essere comprovato, in alternativa dalla stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un Tribunale o dall’Ufficio Esportazione su presentazione fisica della cosa.

Il DM n. 246/2018, oltre ad individuare i criteri appena menzionati, ha altresì subordinato l’entrata in vigore della soglia di valore - e quindi la possibilità di far circolare le opere con valore inferiore ai 13.500 euro dietro autocertificazione - all’adeguamento del Sistema Informativo degli Uffici Esportazione e all’istituzione dell’anagrafe della circolazione internazionale avente lo scopo di garantire la gestione di tutti i beni in transito sul territorio nazionale, attraverso il rilascio di un passaporto.

Tuttavia, nei tre anni successivi all’entrata in vigore della riforma, l’adeguamento del Sistema Informativo degli Uffici Esportazione non è stato effettuato e l’anagrafe della circolazione internazionale di fatto non è stata istituita, con la conseguenza che la riforma è stata lasciata in parte inapplicata.

Ebbene, tale impasse è stato eliminato con il DM n. 367 firmato il 31 luglio 2020 e pubblicato lo scorso 22 settembre (DM n. 367/2020) che ha abrogato l'articolo 7, comma 6, del DM n. 246/2018 che aveva rinviato l'attuazione della soglia di valore, subordinandola all'anagrafe della circolazione internazionale. Pertanto, non sarà più necessario ottenere un attestato di libera circolazione per l'uscita definitiva di opere (ad esclusione di reperti archeologici, parti di monumenti, manoscritti o incunaboli) realizzate da autori scomparsi da oltre 70 anni e con valore inferiore alla soglia di euro 13.500, ma basterà una autocertificazione redatta secondo i Modelli E1 (per i beni artistici) ed E2 (per i beni librari), allegati al DM n. 246/2018. Infine, il nuovo DM n. 367/2020 ha poi stabilito che entro il 31 dicembre 2020 la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, d’intesa con la Direzione generale Archivi e con la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, dovrà adottare le specifiche tecniche necessarie per l’attivazione del passaporto elettronico.

In conclusione, alla luce di tale ultimo intervento normativo, si auspica che possa realmente attuarsi quel procedimento di semplificazione del sistema burocratico nelle procedure operative proprie del mercato dell’arte, facilitando il lavoro degli operatori del settore e alleggerendo le attività degli Uffici di Esportazione, al fine di favorire la ripresa del settore culturale italiano già duramente colpito.

Massimiliana Palumbo

Avv. Associate Studio Loconte&Partners