L’ESCROW AGREEMENT NELLA COMPRAVENDITA DI UN’OPERA D’ARTE di Lucia Dutto

 

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La compravendita di opere d’arte è regolata dalle disposizioni del codice civile in tema di vendita di beni mobili. Ad esse si aggiungono, ove applicabili, le norme a tutela del Consumatore (D. Lgs n.206 del 6 settembre 20o05, c.d. Codice del Consumo) e una particolare disciplina dedicata alle opere d’arte qualificabili quali “beni culturali” (D. Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Gli elementi principali del contratto di compravendita di un’opera d’arte vanno individuati nell’identificazione dell’opera oggetto dell’accordo e nella determinazione del prezzo sì che, una volta perfezionato lo scambio di consensi tra venditore ed acquirente su tali elementi, la compravendita si perfeziona. Ai sensi dell’art. 1326 c.c., infatti, “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi”. Ad essa segue, pertanto, l’obbligo in capo al venditore di consegnare il bene e l’obbligo da parte del compratore di corrispondere la somma equivalente al prezzo pattuito.

Stante la particolarità delle prestazioni e del bene dedotto nell’accordo contrattuale e, spesso, anche in ragione della portata economica di una simile transazione commerciale, a supporto di tale contratto di compravendita di un’opera d’arte (rectius, contratto principale) si può affiancare, e nella prassi accade di frequenza, una pattuizione di carattere accessorio volta a strutturare un adeguato sistema di garanzie a tutela dell’operazione. In questo modo si intende garantire che le obbligazioni nascenti dal contratto principale sottostante vengano rispettate e correttamente adempiute secondo i termini condivisi e pattuiti.

Ci si riferisce all’Escrow Agreement (o contratto di Escrow) di derivazione anglosassone e, da alcuni, tradotto come contratto di deposito in garanzia presso terzi ovvero deposito fiduciario, pur costituendo una fattispecie atipica per il nostro ordinamento nazionale.

Si parta con il dire che tale previsione, avente forma scritta, può essere inserita sia nel corpo del contratto di compravendita sia in un documento a latere, ma ad ogni modo risulta collegato al negozio principale sottostante con la precisa funzione di garantire e supportare l’adempimento delle obbligazioni di cui alla pattuizione cui si riferisce. Avendo natura accessoria e funzionale al contratto principale, si badi bene, ne consegue che ogni vicenda che interessa quest’ultimo contratto influisce e ricade sull’Escrow Agreement subordinato, mentre non accade il contrario.

Fatte queste considerazioni iniziali, si rende opportuno entrare nel merito dell’operatività di tale strumento il quale, in concreto, permette alle parti di affidare in deposito presso un soggetto terzo ed indipendente rispetto alle stesse, il c.d. Escrow Agent (ovvero Escrow Holder ovvero depositario in garanzia), quanto oggetto delle obbligazioni dell’una e dell’altra e sino all’avveramento delle condizioni stabilite nel contratto principale.

Nello specifico della compravendita dell’opera d’arte, parte venditrice sarà chiamata ad affidare in custodia all’Escrow Agent l’opera d’arte ed al contempo parte acquirente provvederà a versare il prezzo di acquisto pattuito su un conto dedicato a tale operazione, il c.d. Escrow Account. In questo modo, entrambe le parti della trattativa risultano maggiormente tutelate avendo l’Escrow Agent l’onere di custodire quanto affidatogli scongiurando il rischio, ad esempio, di ripensamenti ovvero di prosecuzione per il caso in cui non si avverassero tutte le condizioni prestabilite.

Si noti, per completezza e precisione espositiva, che nella prassi viene indistintamente fatto riferimento all’Escrow Agent, e così di seguito, si procederà a denominare il depositario. Invero, risulterebbe più corretto differenziare l’ipotesi in cui il depositario si impegni nei confronti di una sola delle parti, nel qual caso sarà appropriata la definizione di Escrow Agent, mentre qualora il depositario si impegni nei confronti di entrambe le parti andrà qualificato quale Escrow Holder.

Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente che nell’ambito di un contratto di Escrow si delinea un rapporto trilaterale in cui l’Escrow Agent rappresenta un soggetto indipendente rispetto alle parti del negozio principale sottostante ancorchè vincolato alle obbligazioni di custodia e gestione con le stesse convenute nell’ambito dell’Escrow Agreement.

Tale contratto, caratterizzandosi per un rapporto fiduciario alla base, può essere di volta in volta “costruito” e disciplinato in linea con le specifiche esigenze delle parti del rapporto principale cui è funzionalmente collegato, motivo per il quale può avere applicazioni pratiche tra le più ampie. Ad ogni modo si possono individuare, tra gli elementi principali del contratto, senza alcuna pretesa di esaustività, anzitutto una chiara individuazione dello scopo del contratto e del rapporto principale sottostante nonchè delle obbligazioni da questo conseguenti; una precisa identificazione del bene depositato presso l’Escrow Agent e delle modalità di custodia ed amministrazione dello stesso bene cui il depositario dovrà attenersi, ivi comprese le modalità delle comunicazioni di ogni informazione ad esso attinente, nonchè la data iniziale di efficacia del contratto (c.d. Escrow date) ed il termine di durata (c.d. Execution date).

L’Escrow Agent risulterà dunque responsabile della custodia di quanto affidatogli sino alla conclusione della transazione commerciale ovvero alla completa ed esatta esecuzione del contratto, incorrendo in responsabilità in caso di inosservanza degli obblighi posti a suo carico e delle istruzioni impartitegli dalle parti del negozio principale sottostante.

Sono ipotesi di comune ricorrenza l’utilizzo di tale strumento (già ampiamente utilizzato nelle transazioni di carattere commerciale ed in special modo nell’ambito degli scambi internazionali) per il caso in cui venga concordato, tra venditore ed acquirente, il prezzo dell’opera la quale, tuttavia, necessita di un’attività di due diligence che richiede del tempo. In tale ipotesi, dunque, l’Escrow Agreement va a garantire entrambe le parti nella fase di negoziazione avendo le stesse già raggiunto un accordo sull’opera e sul prezzo. Altro caso ricorrente è quello nel quale sorga o sia in corso una contestazione sulla titolarità del diritto di proprietà sull’opera d’arte. In questa fattispecie, infatti, nelle more della definizione del contenzioso, l’opera potrà rimanere in deposito e custodia presso il terzo scongiurando, tra gli altri, il rischio che nel mentre venga operato un nuovo trasferimento.

Da ultimo, pare utile richiamare la dottrina la quale riconduce tale istituto nell’ambito della più ampia categoria del Trust sebbene vi siano delle differenze sostanziali tra tali figure. Ciò a cominciare dal fatto che all’Escrow Agent è affidato un compito alquanto circoscritto nell’ambito della custodia del bene senza, quindi, alcuna amministrazione che è invece attività specifica del Trusteee.

 

Lucia Dutto

Senior Associate nel settore Banking&Finance