NFT E LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE: QUALI PROSPETTIVE? di Alessia Busca

 

copertina busca loconte

 

Il mondo dell’arte, così come quello del diritto, stanno affrontando una nuova rivoluzione. Il concetto di opera d’arte sta subendo una radicale evoluzione: la smaterializzazione della stessa e la sua collocazione nel cyberspazio pongono al professionista numerose questioni da risolvere e, ancor prima, da affrontare.

Che cos’è un Non Fungible Token? Come si trasmettono i diritti ad esso legati? E ancora, può un Non Fungible Token di un’opera preesistente, creato in assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’artista, violare il copyright

Il presente articolo si pone l’obiettivo di provare a delineare e tratteggiare la disciplina applicabile ai Non Fungible Token fornendo al lettore alcuni spunti su cui riflettere e da cui partire per provare a formulare una risposta ai predetti quesiti.

Partendo, dunque, dalla definizione di Non Fungible Token, andremo ad analizzarne alcuni aspetti peculiari alla luce della Legge 22 aprile 1941, n. 633, c.d. Legge sul diritto d’autore.

Non Fungible Token: una particolare tipologia di token che racchiude, in sé, qualcosa di unico. Un unicum, indivisibile, che possiede un ID univoco e che, sino ad oggi, è stato utilizzato nei più svariati settori: gaming, proprietà intellettuale, real estate, self sovereign identity, documenti finanziari e le cui potenzialità non sono ancora state esplorate in maniera compiuta. Costituiscono un’evoluzione della proprietà fisica di un determinato bene verso scenari ancora in parte ignoti e possono essere scambiati all’interno di appositi marketplace dando vita a un processo di tokenizzazione dalla realtà al digitale.

Ed è proprio nel digitale che l’opera d’arte si trova: essa esiste, da qualche parte all’interno del cyberspazio. Ciò che viene ospitato sulla blockchain è il c.d. hash: un’impronta digitale unica che si ricollega al file. E cosa fa, in concreto, un hash? Questo passa tutti i byte di un file attraverso un algoritmo per generare una firma o impronta digitale unica per quel file.

Il controllo, come di consueto accade in tema di blockchain, viene trasferito attraverso l’utilizzo di chiavi pubbliche e/o private. L’indirizzo di un wallet è un hash della rispettiva chiave pubblica, che tutti conoscono. Ancora, ogni chiave pubblica ha una corrispondente chiave privata. Solo chi conosce la chiave privata corrispondente all’indirizzo di un wallet può trasferire qualcosa da quest’ultimo a un’altra persona.

Prendiamo, ad esempio, il noto caso “Beeple”. Come il lettore saprà, l’opera “The first 5000 days” è stata battuta, per la cifra di 69 milioni di dollari, dalla casa d’aste Christie’s. Ebbene, Beeple ha creato un file contenente la sua opera d’arte. Dopodiché, ha creato un hash che ha identificato, in modo univoco, quel file. Ha poi creato un ulteriore file, contenente dei metadati, e un hash di quest’ultimo. Ha quindi provveduto a caricare entrambi i file sul servizio di condivisione file decentralizzato della darknet IPFS e ha “dato vita” ad un token governato dallo smart contract MakersTokenV2 sulla blockchain di Ethereum. In seguito alla conclusione dell’asta, Beeple ha trasferito il token all’aggiudicatario.

Come premesso, stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione del concetto di opera d’arte che non si identifica più in un corpus preciso e tangibile, ma rappresenta qualcosa di astratto, impalpabile, che ancora si fa fatica a comprendere (rectius: apprezzare) appieno.

Come ogni nuovo fenomeno, anche l’attuale e sempre più crescente compenetrazione fra Non Fungible Token e mondo dell’arte comporta la necessità di comprendere come adattare e plasmare l’attuale disciplina in tema di diritto d’autore a questa nuova tipologia di opera d’arte.

Per prima cosa, è bene precisare che la normativa in tema di diritto d’autore è costituita da un sistema particolarmente articolato di fonti. Fra queste, ricordiamo la Convenzione d’Unione di Berna, firmata nel 1886, la Direttiva 2019/790/UE definita “Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale”, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, last but not least, la Legge 22 aprile 1941, n. 633, c.d. Legge sul diritto d’autore (d’ora innanzi, LDA).

Ai sensi dell’art. 1 LDA, sono protette “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. L’autore dell’opera acquista, a titolo originario, tutti i diritti ad essa connessi, al momento della creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. All’autore dell’opera spettano, in particolare, due differenti categorie di diritti:

  1. i diritti morali, i quali conferiscono una peculiare forma di tutela, consistente nel:
  2. decidere se e quando pubblicare la propria opera;
  3. poterne rivendicare la paternità;
  4. opporsi a qualsiasi alterazione o modifica dell’opera stessa.
  5. i diritti patrimoniali, i.e. i diritti di utilizzazione economica dell’opera, traducibili nel diritto di:
  6. pubblicazione;
  7. riproduzione;
  8. comunicazione al pubblico;
  9. concessione a terzi.

I diritti morali sono diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili e sono, inoltre, illimitati nel tempo. Dall’altro lato, i diritti patrimoniali sono rinunciabili, possono essere oggetto di cessione a terzi e soggiacciono ad un limite temporale, durando tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. 

In estrema sintesi, dunque, possiamo affermare che, a fronte della creazione dell’opera, l’autore ne diventa titolare e può esercitare tutti i summenzionati diritti, tanto patrimoniali quanto morali. Solo i primi, come accennato, possono essere ceduti: sul punto, gli artt. 109 e 110 LDA prescrivono che i diritti di utilizzazione appartengono esclusivamente all’autore e non vengono trasferiti con la vendita dell’opera, salvo diverso accordo scritto.

Queste regole troveranno applicazione anche in tema di Non Fungible Token. Pertanto, gli unici soggetti autorizzati a cedere un token sono l’artista o il proprietario dell’opera (purché detti diritti siano stati antecedentemente ed espressamente ceduti in suo favore nel rispetto delle descritte previsioni). 

Quando si acquista un Non Fungible Token è quindi importante essere consapevoli che la proprietà del token non si traduce automaticamente e di per sé nella titolarità dei diritti di sfruttamento dell’opera originale sottostante. Questi diritti, come detto, sono validamente trasferiti solo in presenza di accordo scritto fra le parti. Ed invero, i Non Fungible Token forniscono informazioni affidabili esclusivamente in merito a ciò che si trova sulla blockchain ma non in merito all’autenticità (o meno) dell’opera o alla circostanza che chi dispone del token sia effettivamente il titolare dei diritti di sfruttamento.

Un esempio per tutti è rappresentato dall’opera “Free Comb with Pagoda”, di Jean-Michel Basquiat la cui vendita online su piattaforma OpenSea è stata dapprima annunciata e, in un secondo momento, cancellata a fronte della comunicazione, da parte della fondazione dell’artista, che ha chiarito che il proprietario del disegno, nonché creatore del Non Fungible Token, in realtà non era titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera e, come tale, non aveva né il diritto di tokenizzare l’opera tantomeno quello di metterla all’asta e venderla.

Tutte queste problematiche potrebbero essere efficacemente risolte attraverso l’utilizzo, e lo sfruttamento, al fine di addivenire alla creazione di database centralizzati delle opere, della tecnologia blockchain. Quest’ultima, in particolare, potrebbe colmare le lacune dei registri fisici pubblici custoditi presso la Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) in cui gli artisti iscrivono le loro opere e, successivamente, in cui vengono annotate tutte le vicende concernenti le suddette opere, ivi incluse le cessioni di diritti. In questo senso, la tecnologia blockchain consentirebbe di certificare la cronologia di tutte le cessioni dei Non Fungible Token e la relativa paternità delle opere ad essi incorporate.

Lapalissiane appaiono, altresì, le ricadute della tecnologia descritta in tema di droit de suite. Quest’ultimo, in estrema sintesi, è il diritto che, in presenza di determinate condizioni, spetta all’artista e gli consente di seguire il successo e la fama delle sue opere e, conseguentemente, di partecipare ad eventuali incrementi del loro valore e percepirne una corrispondente percentuale in sede di successive vendite. La tracciabilità garantita dalla blockchain assicurerebbe la costante applicazione del droit de suite.

Non tutto ciò che luccica è, però, oro. Se infatti, lo sfruttamento delle predette tecnologie consente di beneficiare di avanzati strumenti di tracciamento, i Non Fungible Token possono comportare importati ricadute in tema di violazione del copyright e, quindi, dei diritti patrimoniali spettanti in capo all’artista per il “sol” fatto della creazione dell’opera.

Ne sanno qualcosa, ad esempio, Hermès e l’artista Mason Rotschild: quest’ultimo, in particolare, è stato citato in giudizio per aver creato le Metabirkin NFT, 100 modelli in serie limitata evidentemente ispirati all’omonima borsa del noto marchio francese che, però, non era a conoscenza del disegno e delle intenzioni dell’artista. Ancora, la piattaforma di reselling StockX è stata citata in giudizio da Nike per aver, senza autorizzazione, venduto oltre 500 Non Fungible Token di scarpe marchio Nike.

In sintonia con quanto previsto dal nostro Legislatore, la violazione dei diritti patrimoniali (fra cui, come visto, rientrano i diritti di riproduzione, pubblicazione e la comunicazione al pubblico) comporta differenti conseguenze a seconda che la suddetta violazione integri un illecito civile, un illecito amministrativo ovvero un reato. Nel primo caso, all’autore competerà una tutela di tipo inibitorio e risarcitorio e, più precisamente, spetterà il diritto di richiedere il ritiro dal mercato e la conseguente distruzione dei beni oggetto di plagio o di contraffazione. Nel caso di illecito amministrativo, al risarcimento del danno si accompagnerà la sanzione prevista dall’art. 174 LDA e, in alcuni casi, la sospensione dell’attività commerciale o professionale. Infine, qualora la violazione costituisca reato (e, quindi, nei casi di riproduzione, trascrizione, recitazione in pubblico, diffusione, vendita di un’opera protetta dalla Legge sul diritto d’autore, così come meglio descritti dall’art. 171) l’autore, a seconda della gravità, sarà punito con una multa, con la sospensione dell’attività commerciale e professionale ovvero con la reclusione.

La tematica investe, dunque, la seguente fattispecie: cosa succede se l’opera d’arte, la borsa o la scarpa sono protette da diritti d’autore e, senza l’autorizzazione del legittimo titolare dei diritti di privativa autorale, vengono tokenizzate? La fattispecie non è di semplice ed immediata soluzione proprio in virtù di ciò che il Non Fungible Token rappresenta e, cioè, null’altro se non un codice.

Può, questo codice, e proprio in quanto mero codice, violare il diritto di riproduzione (avente per oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte e in qualunque forma e modo) spettante in capo all’autore dell’opera?

E ancora, sussiste una violazione del diritto di comunicazione (quale diritto esclusivo dell’autore di diffondere e mettere a disposizione la propria opera con utilizzazione dei mezzi di diffusione a distanza) al pubblico ove la tokenizzazione di un’opera già esistente sia avvenuta senza l’autorizzazione del legittimo titolare del predetto diritto?    

Ad oggi, le suddette questioni sono e restano ancora aperte: solo la prassi potrà dirci come il diritto d’autore, coniato sull’opera d’arte fisica, materiale e tangibile potrà applicarsi e adattarsi all’evoluzione tecnologica che sta portando l’esperto verso nuovi orizzonti del mondo dell’arte e del concetto stesso di opera d’arte.

 

Dott.ssa Alessia Busca

Loconte & Partners