LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA NEL SETTORE FINE ART: TIPS AND TRAPS di Beatrice Molteni

 

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Possedere un’opera d’arte, sia essa un dipinto, un disegno, un’incisione, una scultura, una fotogra­fia o un oggetto d’antiquariato, richiede, o almeno dovrebbe richiedere, un particolare livello di impegno, cura e passione da parte del suo proprietario. Infatti, l’attività di protezione e di valorizzazione di tali beni mira proprio a garantire la loro conservazione nel tempo, nonostante la loro movimentazione, da una collocazione all’altra, e nonostante il trascorrere degli anni. Infatti, il collezionista potrebbe decidere di esporre le opere d’arte presso la propria abitazione oppure, ad esempio, decidere di concederle in prestito ad un ente museale, per lunghi oppure brevi periodi. In entrambi i casi, ma soprattutto nel secondo caso, è indispensabile che il collezionista presti attenzione a particolari accorgimenti e si premuri di stipulare una polizza assicurativa.

A tal proposito, è opportuno premettere che, in via generale, il contratto di assicurazione è quel contratto, ex art. 1882 c.c., con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Nel settore dell’arte, la stipula di una polizza assicurativa rappresenta l’unico modo per poter essere certi che, nel caso in cui si verifichi un sinistro o venga cagionato un danno all’opera d’arte, il proprietario possa almeno essere risarcito, in forza della copertura assicurativa precedentemente concordata con la Compagnia assicurativa. Infatti, le opere possono provenire da ogni parte del mondo e viaggiare via terra, cielo o mare, con tutti i rischi che questo comporta, o ancora possono realizzarsi eventi imprevedibili, quali allagamenti o furti, che possono arrecare danni irreparabili.

È per tali ragioni che è dunque fondamentale affidarsi a professionisti, esperti del settore assicurativo, che siano in grado di offrire e di redigere contratti assicurativi che garantiscano una idonea copertura assicurativa per tale tipologia di beni.

Tra questi, vi è la polizza “all risks”, che permette di assicurare il bene contro ogni rischio tranne quelli espressamente esclusi dal contratto assicurativo, tra cui, a titolo esemplificativo, i danni causati da continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere, i danni causati da usura o da insetti, i danni aventi la loro diretta origine in una operazione di restauro, i danni causati da estorsioni o truffe, i danni determinati o agevolati con dolo dall’assicurato o dal contraente.

Dall’altra, vi è anche la polizza “a rischi nominati”, ossia un contratto assicurativo che menziona espressamente i rischi per i quali si è assicurati, cui solitamente vanno aggiunte garanzie, come quelle conseguenti ai danni derivanti da eventi catastrofici o naturali.

Inoltre, ulteriore estensione della polizza all risks è la cd. “nail to nail”, ovvero la polizza “chiodo a chiodo”, che costituisce lo strumento assicurativo più idoneo in caso di movimentazione di una o più opere d’arte, motivo per cui occorre prestare particolare attenzione al contenuto del contratto, soprattutto con riferimento alla clausola che disciplina le “esclusioni” dalla copertura assicurativa.

Tale tipologia di polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano (ad es. l’abitazione privata del collezionista) per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto verso la collocazione di destinazione, quale un museo o una galleria d’arte, in Italia o all’estero.

L’assicurazione prosegue durante il trasporto, la giacenza e tutto il periodo di esposizione al pubblico, per poi cessare quando le opere vengono ricollocate nel luogo originale, o comunque nel luogo espressamente indicato dal loro proprietario.

La stipula di una polizza assicurativa, in ogni caso, non esonera i soggetti responsabili dai rispettivi oneri di protezione, sicurezza e conservazione dei beni loro assegnati, ma anzi, tutte le misure adottate per salvaguardare il bene, dal trasporto alla giacenza, dovranno essere esplicitate dettagliatamente da parte dell’assicurato per poi essere esaminate con attenzione dall’assicuratore.

Peraltro, si rammenta che secondo i “General principles on the administration of loans and exchange of works of art between institutions” (c.d. “principi di Londra”), ossia linee guida che hanno lo scopo di informare, semplificare e rendere più economica l’organizzazione e l’amministrazione delle grandi mostre internazionali di opere d’arte, anche l’organizzatore di una mostra è comunque tenuto a garantire non solo le idonee condizioni di conservazione e sicurezza durante il trasporto e l’esposizione, ma è anche tenuto a stipulare una polizza assicurativa adeguata, oltre che sostenere tutti i costi connessi con il prestito.

Ed è per tale motivo che è dunque fondamentale prescrivere dettagliatamente, all’interno del contratto, quali siano i limiti della copertura assicurativa, prima di incorrere in responsabilità inaspettate.

Sul punto, nel 2008, la giurisprudenza della Corte di Conti del Trentino Alto Adige ha ritenuto esclusa la responsabilità amministrativa di un dirigente del servizio attività culturali per il danno erariale conseguente al risarcimento (al suo autore) dei danni subiti da una scultura esposta in una mostra d’arte, danneggiata da ignoti, visto che, dalla complessiva e sistematica disamina del contratto di assicurazione, peraltro ambiguo, non era possibile desumere con certezza che la copertura assicurativa fosse stata limitata alle opere poste all’interno dell’edificio sede della mostra trascurando, invece, quelle collocate in ambienti esterni.

In ogni caso, nella spiacevole ipotesi in cui vi sia la verificazione di un sinistro, il contraente della polizza dovrà inviare al proprio intermediario assicurativo o all’assicuratore, la denuncia di danno corredata da una serie di documenti, tra cui la documentazione relativa al trasporto, il condition report, le fotografie del danno e la denuncia alle autorità competenti in caso di furto o incendio.

Inoltre, è opportuno che la polizza assicurativa copra il bene contro i rischi del deprezzamento, ossia garantendo un risarcimento soddisfacente in caso di danno parziale o totale all’opera d’arte.

A seconda di quanto convenuto contrattualmente con l’assicuratore, in caso di distruzione o perdita totale del bene, la Compagnia assicurativa corrisponderà una determinata somma all’assicurato.

Il tema della stima è piuttosto delicato, dato che l’assicuratore deve necessariamente effettuare una serie di valutazioni, mediante lo svolgimento di apposita due diligence, per poi procedere con la concessione della garanzia “a stima accettata” oppure “a valore dichiarato”.

Per stima accettata si indica il valore commerciale attribuito alle opere di comune accordo tra le parti ex art. 1908 c.c., mentre il valore dichiarato corrisponde al valore delle opere indicato dall’assicurato/prestatore, fermo restando, a carico dello stesso, la prova del reale valore commerciale del bene colpito da sinistro.

Inoltre, la stipula di una polizza assicurativa ex art. 1908 c.c. non è incompatibile con l’assicurazione parziale di cui all’art. 1907 c.c., nella quale il valore assicurato rappresenta solo una parte del valore della cosa.

Peraltro, non è detto che il contratto di assicurazione venga stipulato direttamente dal proprietario dell’opera, in quanto spesso è l’ente/soggetto organizzatore ad offrire questo servizio a garanzia dell’incolumità dell’opera nel periodo dell’esposizione, tecnicamente assicurando le opere “in nome e per conto del proprietario”, cui spetta poi l’indennizzo in caso di danneggiamento di un’opera non coperta da una idonea copertura assicurativa.

Infine, è sempre bene scegliere con attenzione, quando si tratta di contratti stipulati con soggetti esteri, il foro competente nel caso in cui dovesse insorgere un contenzioso tra le parti, per evitare di dover ricorrere alle autorità giudiziarie di Paesi diversi rispetto a quello del contraente/assicurato.

Tali accorgimenti sono pertanto essenziali perché quando un’opera d’arte è perduta, è perduta per sempre e con essa il suo inestimabile valore artistico.

 

Avv. Beatrice Molteni

Associate presso Loconte&Partners.