La definizione fiscale di “oggetto d’arte” ha da sempre diffuso in artisti e collezionisti dubbi e incertezze circa il suo effettivo perimetro di applicazione.
La qualificazione di un’opera come “oggetto d’arte” può infatti condurre a un significativo beneficio fiscale quale, in caso di cessione, l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta rispetto a quella ordinaria.
Come sappiamo, non sempre l’IVA viene applicata al 22% su tutte le categorie di beni: esistono diversi casi in cui viene applicata un’aliquota più bassa. È il caso dei prodotti musicali, dell’editoria, e in generale dell’arte dove l’aliquota IVA applicabile è pari al 10%. Si tratta della cosiddetta IVA agevolata.
E dunque, ci si domanda, quale è l’aliquota IVA da applicare alla cessione di fotografie?
Esistono vari tipi di attività fotografica, quella industriale, quella al servizio dell’informazione, la cd. food photography, la fotografia sportiva, la fotografia turistica, la fotografia commerciale e i servizi fotografici per eventi, tra i quali i gettonati servizi fotografici per i matrimoni.
Il genere fotografico del wedding, a sua volta, può articolarsi in differenti tipologie di attività fotografica, quali quella commerciale e quella artistica, rendendo difficile l’identificazione del corretto trattamento IVA applicabile alla cessione delle fotografie.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata, l’Agenzia delle Entrate è solita intervenire con documenti di prassi per chiarire l’inserimento o meno di un determinato bene tra quelli oggetto di agevolazione.
Di recente, l’Amministrazione Finanziaria, mediante risposta a interpello n. 188 del 12 Aprile 2022, ha delineato proprio il regime fiscale applicabile ai servizi fotografici per cerimonie.
Uno studio fotografico specializzato in servizi fotografici per ricorrenze varie (matrimoni, battesimi, cresime, etc.) ha interpellato infatti l’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire se, in relazione alla sua attività, dovesse applicarsi l’IVA ordinaria al 22% oppure quella agevolata al 10% prevista per gli oggetti d’arte.
Lo studio in questione affermava che, in base a una recente sentenza della Corte di Giustizia (sentenza del 5 settembre 2019 nella causa C-145-18), i ritratti e le fotografie scattate per questa tipologia di eventi da parte di un fotografo professionista sarebbero oggetti d’arte per i quali trova applicazione l’aliquota ridotta.
L’Agenzia delle Entrate concorda con il contribuente specificando che il n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di “oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al D.L. n. 41/1995 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari”.
In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d'arte le fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dal punto 7) dell'Allegato IX, parte A, della direttiva IVA n. 2006/112/CE, che comprende, tra gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui all'art. 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4), le “fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Al riguardo, la Corte di Giustizia, con la citata sentenza, proprio in relazione a ritratti e fotografie di matrimonio, rilevava che, in base al combinato disposto dell'art. 311, paragrafo 1, punto 2, della direttiva IVA, con l'allegato IX, parte A, punto 7) della stessa, sono descritte in modo dettagliato le condizioni che devono essere soddisfatte dalle fotografie per essere considerate “oggetti d'arte” e, dunque, risulta che qualsiasi fotografia che soddisfi tali condizioni deve essere considerata “oggetto d'arte” ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.
Il punto 7) non riguarda fotografie artistiche, ma tutte le fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Inoltre, dall'uso del termine “artista” di cui all'allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva IVA non si può dedurre che, al di là delle condizioni enunciate da detto punto 7), una fotografia debba parimenti presentare carattere artistico al fine di poter beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.
Pertanto, il combinato disposto delle norme della direttiva consente di considerare le fotografie come oggetti d'arte in base ad una valutazione fondata su criteri oggettivi relativi all'identità e alla qualità dell'autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari.
Tali criteri sono sufficienti per garantire l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle fotografie in possesso di tali criteri e l’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia.
Infatti, un'interpretazione di tali disposizioni secondo la quale l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta si limiterebbe a fotografie che presentano, fra l'altro, un carattere artistico, farebbe dipendere l'applicazione di tale aliquota ridotta dal giudizio dell'amministrazione tributaria nazionale competente riguardo al loro valore artistico, valore che costituisce una caratteristica non oggettiva, ma soggettiva.
In conclusione, la Corte stabiliva che per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta, le fotografie devono essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di 30 esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.
Alla luce delle considerazioni della Corte di Giustizia, dunque, l'applicazione alle fotografie, da intendersi come oggetto d'arte, dell'aliquota agevolata IVA del 10% di cui al n. 127-septiesdecies ) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, è subordinata alla sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla norma nazionale, conforme a quella unionale.
Pertanto, si applicherà alle cessioni delle fotografie effettuate solo se e nella misura in cui si tratti di fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
Qualora il contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell'eventuale presenza di ulteriori operatori, la prestazione sarà assoggettata all'aliquota IVA ordinaria.
Viola Innocenti
Associate presso Loconte&Partners